L’interpretazione soggettiva nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea – e-Bookdi Giulia D'agnone

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La ricerca muove dal presupposto che, nonostante la scarsa rilevanza ad esso riconosciuta nel tempo dalla dottrina, il metodo di interpretazione soggettiva animi e orienti molto più di quanto comunemente si ritenga l’attività esegetica della Corte di giustizia dell’U¬nione europea. L’indagine si propone quindi, prima di tutto, di verificare se e in quali casi la volontà delle parti o del legislatore, tanto originaria quanto successiva, sia stata evocata in sede di interpretazione del diritto europeo e in che misura abbia svolto un ruolo nell’esercizio di tale attività. L’analisi sarà svolta quanto più possibile evitando, da un lato, di trasporre sul piano del diritto dell’Unione europea concetti e categorie dogmatiche elaborate nell’ambito di altri ordinamenti giuridici, con particolare riferimento a quello internazionale; e, dall’altro lato, di perdere di vista le peculiarità dell’ordinamento giuridico europeo. Si ritiene infatti che solo così si potrà effettivamente comprendere se in quest’ultimo l’interpretazio¬ne soggettiva non assuma dei contorni diversi, unici, anch’essi peculiari.
L’ipotesi è infatti che, contrariamente a quanto abitualmente ritenuto, l’elemento volontaristico abbia giocato un ruolo tutt’altro che marginale nella giurisprudenza della Corte di giustizia e, quindi, nella costruzione del processo di integrazione europea o, quantomeno, nel consolidamento del relativo ordinamento.
Ciò non solo in ragione del fatto che i lavori preparatori, ossia gli strumenti dai quali si è soliti desumere la volontà iniziale delle parti, sono sempre più utilizzati dalla Corte nell’interpretazione delle regole europee: che siano quelle del diritto derivato, del diritto primario o, ancora, quelle contenute in accordi internazionali conclusi dall’Unione. Ma, anche, alla luce della circostanza che i giudici europei sembrerebbero fare uso anche di strumenti ermeneutici diversi – in altri contesti considerati rilevanti quali elementi di criteri differenti da quelli soggettivi – per enfatizzare la volontà delle parti e utilizzarla quale elemento per risolvere le questioni interpretative che le varie fonti pongono.
Pertanto, il primo capitolo del lavoro sarà volto a comprendere se e in quale misura i criteri interpretativi elaborati nell’ambito del diritto internazionale possano essere trasposti nel diritto dell’Unione europea, in considerazione dei tratti distintivi di quest’ultimo rispetto a quelli di altri ordinamenti e, in particolare, proprio di quello internazionale.
Gli ulteriori tre capitoli saranno poi dedicati, rispettivamente, all’ana¬lisi e al rilievo riconosciuto agli strumenti impiegati dalla Corte per desumere le intenzioni delle parti relativamente al diritto primario, al diritto derivato e, infine, agli accordi internazionali dei quali l’Unione è parte.
La scelta di procedere in tale ordine non è dettata, evidentemente, dal¬l’esigenza di uniformarsi alla gerarchia delle fonti dell’Unione la quale imporrebbe che, immediatamente dopo il diritto primario, siano analizzati gli accordi internazionali i quali, pur essendo fonti subordinate ai Trattati, sono sovraordinati agli atti delle istituzioni, potendo quindi incidere sulla validità di questi ultimi. Al contrario, si è scelto di attribuire prevalenza, dopo i Trattati, alla legislazione secondaria e, solo successivamente, agli accordi internazionali per il fatto che questi ultimi, a differenza delle altre due categorie di norme, traggono la propria origine all’esterno del sistema giuridico europeo e implicano la partecipazione, accanto al¬l’Unione, di soggetti estranei ad essa.
Più in generale, l’esame della giurisprudenza rilevante che sarà svolta nei tre capitoli sopra citati mira a verificare la validità della premessa teorica dalla quale si intende prendere le mosse, secondo cui, nell’ambito del diritto europeo, le considerazioni a carattere soggettivo sono alla fine rilevanti per la Corte, ma gli strumenti da quest’ultima utilizzati per valorizzare l’elemento volontaristico sono diversi o, comunque, non necessariamente coincidenti con quelli intesi nell’ambito di altri ordinamenti giuridici.

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La ricerca muove dal presupposto che, nonostante la scarsa rilevanza ad esso riconosciuta nel tempo dalla dottrina, il metodo di interpretazione soggettiva animi e orienti molto più di quanto comunemente si ritenga l’attività esegetica della Corte di giustizia dell’U¬nione europea. L’indagine si propone quindi, prima di tutto, di verificare se e in quali casi la volontà delle parti o del legislatore, tanto originaria quanto successiva, sia stata evocata in sede di interpretazione del diritto europeo e in che misura abbia svolto un ruolo nell’esercizio di tale attività. L’analisi sarà svolta quanto più possibile evitando, da un lato, di trasporre sul piano del diritto dell’Unione europea concetti e categorie dogmatiche elaborate nell’ambito di altri ordinamenti giuridici, con particolare riferimento a quello internazionale; e, dall’altro lato, di perdere di vista le peculiarità dell’ordinamento giuridico europeo. Si ritiene infatti che solo così si potrà effettivamente comprendere se in quest’ultimo l’interpretazio¬ne soggettiva non assuma dei contorni diversi, unici, anch’essi peculiari. L’ipotesi è infatti che, contrariamente a quanto abitualmente ritenuto, l’elemento volontaristico abbia giocato un ruolo tutt’altro che marginale nella giurisprudenza della Corte di giustizia e, quindi, nella costruzione del processo di integrazione europea o, quantomeno, nel consolidamento del relativo ordinamento. Ciò non solo in ragione del fatto che i lavori preparatori, ossia gli strumenti dai quali si è soliti desumere la volontà iniziale delle parti, sono sempre più utilizzati dalla Corte nell’interpretazione delle regole europee: che siano quelle del diritto derivato, del diritto primario o, ancora, quelle contenute in accordi internazionali conclusi dall’Unione. Ma, anche, alla luce della circostanza che i giudici europei sembrerebbero fare uso anche di strumenti ermeneutici diversi – in altri contesti considerati rilevanti quali elementi di criteri differenti da quelli soggettivi – per enfatizzare la volontà delle parti e utilizzarla quale elemento per risolvere le questioni interpretative che le varie fonti pongono. Pertanto, il primo capitolo del lavoro sarà volto a comprendere se e in quale misura i criteri interpretativi elaborati nell’ambito del diritto internazionale possano essere trasposti nel diritto dell’Unione europea, in considerazione dei tratti distintivi di quest’ultimo rispetto a quelli di altri ordinamenti e, in particolare, proprio di quello internazionale. Gli ulteriori tre capitoli saranno poi dedicati, rispettivamente, all’ana¬lisi e al rilievo riconosciuto agli strumenti impiegati dalla Corte per desumere le intenzioni delle parti relativamente al diritto primario, al diritto derivato e, infine, agli accordi internazionali dei quali l’Unione è parte. La scelta di procedere in tale ordine non è dettata, evidentemente, dal¬l’esigenza di uniformarsi alla gerarchia delle fonti dell’Unione la quale imporrebbe che, immediatamente dopo il diritto primario, siano analizzati gli accordi internazionali i quali, pur essendo fonti subordinate ai Trattati, sono sovraordinati agli atti delle istituzioni, potendo quindi incidere sulla validità di questi ultimi. Al contrario, si è scelto di attribuire prevalenza, dopo i Trattati, alla legislazione secondaria e, solo successivamente, agli accordi internazionali per il fatto che questi ultimi, a differenza delle altre due categorie di norme, traggono la propria origine all’esterno del sistema giuridico europeo e implicano la partecipazione, accanto al¬l’Unione, di soggetti estranei ad essa. Più in generale, l’esame della giurisprudenza rilevante che sarà svolta nei tre capitoli sopra citati mira a verificare la validità della premessa teorica dalla quale si intende prendere le mosse, secondo cui, nell’ambito del diritto europeo, le considerazioni a carattere soggettivo sono alla fine rilevanti per la Corte, ma gli strumenti da quest’ultima utilizzati per valorizzare l’elemento volontaristico sono diversi o, comunque, non necessariamente coincidenti con quelli intesi nell’ambito di altri ordinamenti giuridici.

Informazioni aggiuntive

Autore: Giulia D'agnone EAN/ISB:
Editore: Giappichelli Editore Protezione: acs4 |
Formati disponibili: pdf Pagine versione cartacea: 0
Lingua: it Estratto: Leggi

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