La tutela della fauna selvatica tra ambientalismo, “animalismo” e principio di responsabilità intergenerazionaledi Giovanni Botto

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L’approvazione della l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1 rappresenta un momento di grande importanza nella dialettica delle riflessioni e degli studi che riguardano, nelle sue varie e correlate declinazioni, il “compito comune” che i Costituenti hanno deciso di affidare a quell’entità multiforme e complessa che è la Repubblica.
La riforma, infatti, ha modificato l’art. 9 Cost. – statuendo, al nuovo terzo comma, che la Repubblica «tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni» ed affermando che «la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali» – nonché l’art. 41 Cost., cuore della c.d. “Costituzione economica”, prevedendo, al secondo comma, che la libertà d’iniziativa economica privata «non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» e, al terzo comma, che «la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».
Le principali novità introdotte dal legislatore costituzionale sembrano pertanto individuabili nell’esplicita costituzionalizzazione del principio dello sviluppo sostenibile – nella forma, dinamica e moderna, della responsabilità intergenerazionale – nell’affermazione, molto discussa in relazione alla sua collocazione sistematica, del principio animalista ed, infine, nella creazione di un eloquente collegamento tra i Principi fondamentali della Costituzione e la prima Parte della medesima, ossia quella dedicata ai diritti ed alle libertà fondamentali (ed ai doveri), andando a configurare un parallelismo che permette di scorgere in trasparenza il principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., in ragione del quale, da sempre, è possibile individuare un rapporto genetico tra diritti fondamentali e responsabilità individuali, collettive ed istituzionali. Peraltro, in relazione a quest’ultima novità, si tratta di una scelta perfettamente coerente con il già affermato inserimento in Costituzione del principio di sostenibilità ambientale, che affonda le sue radici proprio nel rapporto sussistente tra le libertà economiche e la funzionalizzazione sociale delle medesime.

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L’approvazione della l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1 rappresenta un momento di grande importanza nella dialettica delle riflessioni e degli studi che riguardano, nelle sue varie e correlate declinazioni, il “compito comune” che i Costituenti hanno deciso di affidare a quell’entità multiforme e complessa che è la Repubblica. La riforma, infatti, ha modificato l’art. 9 Cost. – statuendo, al nuovo terzo comma, che la Repubblica «tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni» ed affermando che «la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali» – nonché l’art. 41 Cost., cuore della c.d. “Costituzione economica”, prevedendo, al secondo comma, che la libertà d’iniziativa economica privata «non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» e, al terzo comma, che «la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali». Le principali novità introdotte dal legislatore costituzionale sembrano pertanto individuabili nell’esplicita costituzionalizzazione del principio dello sviluppo sostenibile – nella forma, dinamica e moderna, della responsabilità intergenerazionale – nell’affermazione, molto discussa in relazione alla sua collocazione sistematica, del principio animalista ed, infine, nella creazione di un eloquente collegamento tra i Principi fondamentali della Costituzione e la prima Parte della medesima, ossia quella dedicata ai diritti ed alle libertà fondamentali (ed ai doveri), andando a configurare un parallelismo che permette di scorgere in trasparenza il principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., in ragione del quale, da sempre, è possibile individuare un rapporto genetico tra diritti fondamentali e responsabilità individuali, collettive ed istituzionali. Peraltro, in relazione a quest’ultima novità, si tratta di una scelta perfettamente coerente con il già affermato inserimento in Costituzione del principio di sostenibilità ambientale, che affonda le sue radici proprio nel rapporto sussistente tra le libertà economiche e la funzionalizzazione sociale delle medesime.

Informazioni aggiuntive

Autore: Giovanni Botto EAN/ISB:
Editore: Giappichelli Editore Protezione: acs4 |
Formati disponibili: pdf Pagine versione cartacea: 0
Lingua: ita Estratto: Leggi

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