Attività pericolosa: un classico tra i concetti normatividi Valentina Giuliana Brigandi

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Il presente lavoro si propone, da diversi angoli visuali, come obbiettivo l’indagine sulle attività pericolose. Il punto di partenza è l’art. 2050 c.c.: vedremo che, sempre, i concetti devono essere ricavati dalle norme e, quindi, da queste sono disegnati. La disciplina delle attività pericolose, in particolare, è legata in modo inscindibile a quanto delineato dall’art. 2050, che mette in evidenza il carattere normativo particolarmente forte del concetto.
L’operazione che ho tentato di svolgere è stata quella di arrivare ad una nozione unitaria di pericolo, efficacemente applicabile ai diversi settori dell’ordinamento e coerente col sistema. Sono passata poi, più nel dettaglio, alla disciplina delle attività pericolose nei vari settori dell’ordinamento. Infine, ancora più da vicino, ho guardato alle singole attività pericolose: non tutte, ma, se non vado errata, le più significative. Quello che emerge subito in modo abbastanza netto è che l’attività pericolosa – e vedremo cosa, di preciso, si intende con tale sintagma – molto spesso non può essere in ogni caso vietata: non di rado si rivela idonea a soddisfare un interesse primario dell’uomo. Di certe condotte pericolose non si può fare a meno: da qui la necessità di una disciplina specifica che, se non può azzerare radicalmente, almeno sia in grado di ridurre in modo significativo il rischio di cagionare lesioni con la propria condotta pericolosa. Vedremo i mezzi attraverso i quali queste operazioni, per così dire, di contenimento del rischio sono svolte: per ora ci basta dire che tali strumenti interessano tutti i settori dell’ordinamento, danno luogo ad una disciplina unitaria, coerente ma, in qualche modo, trasversale.
L’indagine è stata condotta, alla buona vecchia maniera, partendo dalla norma, nel caso nostro, dall’art. 2050 c.c.: in base alla dizione letterale e all’intenzione del legislatore, cercando di coglierne appieno il senso. L’operazione opposta, che pure spesso è elevata a metodo di indagine scientifica (partire dagli effetti che attraverso la norma si cerca di ottenere e arrivare, poi, a ritroso, all’interpretazione), è metodo che pare viziato dal preconcetto. Si rischia di sostituire ad un diritto positivo, fondato su norme concrete, ciò che è solo desiderato. Si deve rinunciare a lavorare con l’idea di giusto, estremamente soggettiva, e accontentarci della dialettica lecito-illecito: altrimenti si giunge a piegare il dato positivo per modellarlo sul concetto, privato, di giusto. Certo, il diritto è pensato per avere come scopo ultimo un ordinamento giusto, ma forzare il testo di legge per giungere a interpretazioni discordanti non pare essere metodo che risponda a questa esigenza. Ancora più ingiusto sarebbe un ordinamento le cui disposizioni fossero tanto flessibili da mutare significato a seconda di chi le legge: verrebbe meno ogni certezza sulla liceità dell’agire umano e, in definitiva, ogni possibilità per l’individuo di autodeterminarsi, consapevole delle conseguenze delle sue azioni.
Spetta ai fattori legislativi di modificare una norma in modo da rendere giuridicamente vincolante quanto si ritiene più rispondente ad esigenze di giustizia rispetto alla regola attualmente vigore; l’interprete potrà, se ritiene, auspicare o incoraggiare tale cambiamento, ma non potrà rendersene autore. Per dirla con le parole di Hans Kelsen (Teoria generale del diritto e dello Stato): “L’oggetto specifico della scienza giuridica è il diritto positivo o reale, in contrapposizione a un diritto ideale, che è l’obbiettivo della politica […]. È nel suo rapporto con il diritto ideale, chiamato giustizia o diritto naturale, che appare la realtà del diritto positivo. L’esistenza di questo è indipendente dalla sua conformità o non-conformità con la giustizia o diritto naturale”.

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Il presente lavoro si propone, da diversi angoli visuali, come obbiettivo l’indagine sulle attività pericolose. Il punto di partenza è l’art. 2050 c.c.: vedremo che, sempre, i concetti devono essere ricavati dalle norme e, quindi, da queste sono disegnati. La disciplina delle attività pericolose, in particolare, è legata in modo inscindibile a quanto delineato dall’art. 2050, che mette in evidenza il carattere normativo particolarmente forte del concetto. L’operazione che ho tentato di svolgere è stata quella di arrivare ad una nozione unitaria di pericolo, efficacemente applicabile ai diversi settori dell’ordinamento e coerente col sistema. Sono passata poi, più nel dettaglio, alla disciplina delle attività pericolose nei vari settori dell’ordinamento. Infine, ancora più da vicino, ho guardato alle singole attività pericolose: non tutte, ma, se non vado errata, le più significative. Quello che emerge subito in modo abbastanza netto è che l’attività pericolosa – e vedremo cosa, di preciso, si intende con tale sintagma – molto spesso non può essere in ogni caso vietata: non di rado si rivela idonea a soddisfare un interesse primario dell’uomo. Di certe condotte pericolose non si può fare a meno: da qui la necessità di una disciplina specifica che, se non può azzerare radicalmente, almeno sia in grado di ridurre in modo significativo il rischio di cagionare lesioni con la propria condotta pericolosa. Vedremo i mezzi attraverso i quali queste operazioni, per così dire, di contenimento del rischio sono svolte: per ora ci basta dire che tali strumenti interessano tutti i settori dell’ordinamento, danno luogo ad una disciplina unitaria, coerente ma, in qualche modo, trasversale. L’indagine è stata condotta, alla buona vecchia maniera, partendo dalla norma, nel caso nostro, dall’art. 2050 c.c.: in base alla dizione letterale e all’intenzione del legislatore, cercando di coglierne appieno il senso. L’operazione opposta, che pure spesso è elevata a metodo di indagine scientifica (partire dagli effetti che attraverso la norma si cerca di ottenere e arrivare, poi, a ritroso, all’interpretazione), è metodo che pare viziato dal preconcetto. Si rischia di sostituire ad un diritto positivo, fondato su norme concrete, ciò che è solo desiderato. Si deve rinunciare a lavorare con l’idea di giusto, estremamente soggettiva, e accontentarci della dialettica lecito-illecito: altrimenti si giunge a piegare il dato positivo per modellarlo sul concetto, privato, di giusto. Certo, il diritto è pensato per avere come scopo ultimo un ordinamento giusto, ma forzare il testo di legge per giungere a interpretazioni discordanti non pare essere metodo che risponda a questa esigenza. Ancora più ingiusto sarebbe un ordinamento le cui disposizioni fossero tanto flessibili da mutare significato a seconda di chi le legge: verrebbe meno ogni certezza sulla liceità dell’agire umano e, in definitiva, ogni possibilità per l’individuo di autodeterminarsi, consapevole delle conseguenze delle sue azioni. Spetta ai fattori legislativi di modificare una norma in modo da rendere giuridicamente vincolante quanto si ritiene più rispondente ad esigenze di giustizia rispetto alla regola attualmente vigore; l’interprete potrà, se ritiene, auspicare o incoraggiare tale cambiamento, ma non potrà rendersene autore. Per dirla con le parole di Hans Kelsen (Teoria generale del diritto e dello Stato): “L’oggetto specifico della scienza giuridica è il diritto positivo o reale, in contrapposizione a un diritto ideale, che è l’obbiettivo della politica […]. È nel suo rapporto con il diritto ideale, chiamato giustizia o diritto naturale, che appare la realtà del diritto positivo. L’esistenza di questo è indipendente dalla sua conformità o non-conformità con la giustizia o diritto naturale”.

Informazioni aggiuntive

Autore: Valentina Giuliana Brigandi EAN/ISB: 9788892112247
Editore: Giappichelli Editore Protezione: acs4 |
Formati disponibili: epub, pdf Pagine versione cartacea: 136
Lingua: it Estratto: Leggi

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